Arbitro Bancario Finanziario
REGOLAMENTO RECLAMI – SECURITISATION SERVICES S.P.A.
Gentile cliente,
La informiamo che Securitisation Services (in seguito anche la “Società”) ha istituito al proprio interno un apposito ufficio per la gestione dei reclami e ha aderito, in conformità a quanto previsto dalla legge, ad un apposito organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero eventualmente sorgere fra la Società e il cliente.
Nel caso Lei debba contestare alla Società un suo comportamento o un’omissione, un primo contatto si avrà con il proprio referente abituale, al fine di pervenire ad una possibile soluzione in via semplificata della contestazione.
Nel caso tale contatto non dovesse dare l’esito sperato, Lei potrà presentare reclamo scritto all’indirizzo sotto indicato, con una delle seguenti modalità:
1) lettera ordinaria o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno;
2) posta elettronica ordinaria o certificata.
Il reclamo dovrà contenere almeno l’indicazione completa dei dati anagrafici del reclamante e una chiara descrizione del motivo del reclamo, Esso dovrà essere debitamente sottoscritto da una persona dotata dei necessari poteri di rappresentanza.
Il reclamo presentato alla Società e l’iter procedimentale che ne segue sono completamente gratuiti (salve le eventuali spese postali per l’invio del reclamo).
Al ricevimento del reclamo verrà aperta una fase di istruttoria per la disamina dell’oggetto del reclamo ed entro 30 giorni Le verrà comunicato per iscritto l’esito dello stesso.
Sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie.Qualora la risposta fornita dalla nostra Società non fosse per Lei soddisfacente, sarà possibile adire, in via alternativa alla giustizia ordinaria, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un organo collegiale i cui membri sono nominati in base a criteri di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring).
Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
Ufficio Reclami
Via V. Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
E-mail: reclami.secs@finint.com
Per maggiori informazioni sull’Arbitro Bancario e Finanziario si rinvia al sito internet:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
Si consiglia, inoltre, la consultazione della guida pratica al seguente link: Download document.